INGEGNERIA ACUSTICA

CONSULENZA RUMORE - ROMA

Il disturbo da rumore, come tutelarsi?

Misuracustica si occupa a Roma della consulenza da disturbo da rumore in abitazioni private, generato dalle attività produttive e commerciali. Rivolgendoti ai nostri Tecnici Competenti in Acustica potrai valutare, laddove si percepisce il disturbo da rumore, la tollerabilità (o la non tollerabilità) del disturbo. Questo criterio indica quel livello massimo di immissione rumorosa, considerata in relazione allo specifico fruitore di un bene immesso, che sia tale da non attentare alla tua integrità psicofisica. Quindi il soggetto passivo specificamente individuato costituisce il parametro essenziale per la qualificazione giuridica della tollerabilità, che non può mai essere astratta, ma deve essere valutata e rapportata, con specifiche misure fonometriche, alle specificità della situazione di cui si controverte.

L’art. 844 c.c. tutela il fondo, ma soprattutto tutela il suo fruitore in quanto individuo e quindi prescinde dal rilievo pubblicistico; perciò le immissione potrebbero essere rispettose dei limiti di ammissibilità pubblicistici, ma risultare in concreto intollerabili. Si reputa applicabile il criterio cd. comparativo che consente di ritenere “intollerabili“, come regola generale, i rumori disturbanti che superino di + 3.0 dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti. L’azione ex 844 può essere esercitata sia al fine di far cessare le immissioni moleste (attraverso l’interruzione dell’attività rumorosa, ottenendo una inibitoria passiva – o tramite l’adozione di idonee misure di insonorizzazione – inibitoria attiva – sia, infine, per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito. Le domande sono cumulabili, il Giudice valuterà quale assumere. Possono agire ex 844 c.c. tutti i fruitori del bene (non solo il proprietario, ma anche il condòmino, il conduttore, il comodatario, ecc.) nei confronti di chiunque provochi le immissioni e che sia legato al fondo, quale proprietario o conduttore. L’azione di disturbo da rumore deve essere promossa davanti al Giudice di Pace qualora sia relativa a controversie «tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione» (art. 7 c.p.c.). Qualora invece l’immissione rumorosa sia prodotta da attività commerciali, artigianali o industriali la competenza a decidere spetta al Tribunale. Si potrà procedere con l’azione ordinaria o con quella d’urgenza (art. 700 cpc), se ne ricorrono i presupposti della verosimiglianza del diritto e del pericolo nel ritardo.

Se sei un privato cittadino e chiedi di sapere se il disturbo da rumore che percepisci risulta intollerabile o se necessiti di un Consulente Tecnico di Parte in sede di Giudizio, contattaci, ti forniremo una prima consulenza, coadiuvati da un nostro Legale di fiducia, ed un preventivo dedicato.

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